Articolo 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Articolo 11Articolo 13
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29 aprile 2003
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22 agosto 2008
Art. 12. Modalita' di organizzazione del lavoro notturno
e obblighi di comunicazione 1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalita' previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)) .
Entrata in vigore il 22 agosto 2008
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