Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLIC0 42 03/03 Aula 'A' ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 8389/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron. 9682 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud.20/11/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da? BO UI, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. CAVERNI 6, presso lo studio dell'avvocato UBALDO PAPALIA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO CORBO, GAETANO MARIA DEL PRETE, giusta delega in downcil. atti e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2002 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 4715 -1- dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA', Моста мотае ееЛюсия giusta del in atti;
controricorrente -i avversO la sentenza n. 1435/99. del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/04/99 - R.G.N. 40127/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Napoli del 10 gennaio 1994 GI BO proponeva appello avverso la sentenza del locale Pretore del lavoro del 14 aprile 1993, con cui era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere dall'Inail il riconoscimento dell'aggravamento nella misura del 28% dei postumi relativi all'infortunio occorso il 28 agosto 1980, in luogo del 18% accertato dall'Istituto in sede di revisione;
lamentava l'appellante che il primo Giudice, sulla base di una erronea consulenza, avesse respinto la domanda, affermando in motivazione che la riduzione dell'attitudine al lavoro era pari all'11% e quindi inferiore a quanto già riconosciuto dall'Inail, il quale aveva subito recepito tale determinazione, riducendo la rendita dal 18% all'11%; in ogni caso, secondo l'appellante, tale valutazione era inadeguata rispetto ai postumi in atto. Costituitosi l'Inail, il quale evidenziava che la riduzione della rendita dal 18% all'11% non dipendeva dall'applicazione della sentenza ma conseguiva da una successiva revisione, ed espletata nuova consulenza, il Tribunale, con sentenza del 16 aprile 1999, dichiarava che i postumi erano da valutarsi nella misura del 15% e confermava per il resto la sentenza impugnata. Il Tribunale, sulla scorta della consulenza, accertava che a seguito dell'infortunio erano residuati postumi al ginocchio destro da determinarsi nella misura del 13%, con una riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro del 15% valutando anche gli esiti di una pregressa invalidità extra lavorativa a carico del ginocchio sinistro;
il Tribunale W negava pho, l'esistenza di alcun aggravamento all'epoca della richiesta di revisione avanzata dall'assicurato e concludeva per la conferma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta con il ricorso introduttivo, dichiarando altresì che i postumi permanenti residuati erano del 15%. Avverso detta sentenza il BO propone ricorso affidato ad un unico motivo. Resiste l'Inail con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché oggetto del giudizio era la domanda di revisione per aggravamento della rendita già goduta, mentre i giudici di merito avrebbero introdotto nel processo un nuovo tema di indagine sulla misura dell'inabilità, concretizzando il vizio di ultra petizione. Il ricorso è fondato. L'oggetto del giudizio era effettivamente limitato alla sussistenza o no dell'aggravamento dedotto dall'assicurato con il ricorso introduttivo e quindi inferiore a quitto h verteva sul diritto a percepire la rendita non già nella misura già riconosciuta del 18% ma in quella superiore del 28%. I Giudici di merito non avevano perciò la potestas decidendi sulla effettiva misura dell'attitudine al lavoro, determinandola nel 15%, giacché la soglia di inabilità incontestata in giudizio era quella del 18%. W Invero, secondo consolidata giurisprudenza, tra le tante Cass. n.1624 del 20 marzo 1979, il divieto di pronunciarsi su domande mai proposte si concreta in una preclusione all'esercizio della giurisdizione, per cui l'esame di domande eseguito in violazione del divieto di cui all'art. 112 cod. proc. civ. comporta, sul punto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 385 secondo comma cod. proc. civ. occorre provvedere sulle spese di tutti i precedenti giudizi;
pertanto, stante la sostanziale soccombenza dell'assicurato, la cui domanda di aggravamento è stata rigettata, devesi confermare in punto spese la sentenza impugnata, che aveva compensato le spese del giudizio d'appello ed aveva a sua volta confermato la compensazione di quelle di primo grado, mentre, stante l'accoglimento del ricorso le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico dell'Inail. 2
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'esistenza di postumi invalidanti nella misura del 15%. Conferma sulle spese la sentenza impugnata e condanna l'Inail al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10,00 oltre , millecinquecento euro per onorari. Così deciso in Roma il 20 novembre 2002. м IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE и Mame bluse В 3 IL CANCELLIERE 3 0 5 1 . A . S T I N S R D Depositato in Cancelleria A , A 3 ' T , 7 O L - L L A 8 L E S - E Broggi, 21 MAR O D 1 P B I 1 S I S I D E N N E CANCELLIERE G G A S T O G I S E A A O CANCELLIERE 01 L D P O E M T A , I T L Giovanni Cantelmo I O L A R R I E D T D S D E I T G O E N E R S E 3