Articolo 13 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 12Articolo 14
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19 gennaio 2008
Art. 13. Revoca dello status di rifugiato 1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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