Articolo 23 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
Articolo 22Articolo 24
Versione
19 gennaio 2008
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Versione
22 marzo 2014
Art. 23. Permesso di soggiorno 1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ((con validita' quinquennale)) rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Entrata in vigore il 22 marzo 2014
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