Articolo 24 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
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19 gennaio 2008
Art. 24. Documenti di viaggio 1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1 modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2008
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