Articolo 25 del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
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22 marzo 2014
Art. 25. Accesso all'occupazione 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, ((per la formazione professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per il tirocinio sul luogo di lavoro e per i servizi resi dai centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.)) 2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.
Entrata in vigore il 22 marzo 2014
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