Art. 2. Attivita' di mediazione creditizia 1. E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. I mediatori creditizi svolgono la loro attivita' senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorita', da ordini o da consigli professionali;
b) fornitori di beni o servizi.
4. In conformita' all' articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
b) l' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287 ". ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l' art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
b) l' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
2. I mediatori creditizi svolgono la loro attivita' senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi e' vietato concludere contratti nonche' effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attivita' svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorita', da ordini o da consigli professionali;
b) fornitori di beni o servizi.
4. In conformita' all' articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , per l'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia non e' richiesta la licenza prevista dall' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .(1) ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera b)) che"A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del presente decreto, sono abrogati:
b) l' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287 ". ------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 nel modificare l' art. 28 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
b) l' articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 , ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".