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Articolo 3 della Legge 2 ottobre 1997, n. 349
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Articolo 2
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Legge 2 ottobre 1997, n. 349
Articolo 3 della Legge 2 ottobre 1997, n. 349
Versione
17 ottobre 1997
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1997
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