Art. 5. Programmazione dei lavori 1. Sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale per le risorse umane, la Commissione definisce il programma dei lavori entro il 31 marzo e il 31 maggio di ogni anno per gli scrutini di promozione da effettuarsi, rispettivamente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Nell'ambito della programmazione dei lavori, la Commissione determina modalita' e tempi delle fasi procedurali degli adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio.
3. Gli adempimenti comprendono anche gli elementi informativi, istruttori ed integrativi predisposti a cura della Direzione centrale per le risorse umane in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ivi compresa la formazione degli elenchi nominativi dei funzionari ammessi agli scrutini e di quelli relativi ai funzionari nei cui confronti operino cause di esclusione o di sospensione degli scrutini, previste, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 60 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente:
"Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto ;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo dell' art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente:
"Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001".
2. Nell'ambito della programmazione dei lavori, la Commissione determina modalita' e tempi delle fasi procedurali degli adempimenti connessi con le operazioni di scrutinio.
3. Gli adempimenti comprendono anche gli elementi informativi, istruttori ed integrativi predisposti a cura della Direzione centrale per le risorse umane in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, ivi compresa la formazione degli elenchi nominativi dei funzionari ammessi agli scrutini e di quelli relativi ai funzionari nei cui confronti operino cause di esclusione o di sospensione degli scrutini, previste, rispettivamente, dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 60 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente:
"Art. 60 (Cause di esclusione dagli scrutini). - 1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto ;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo dell' art. 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' il seguente:
"Art. 61 (Sospensione dalla partecipazione agli scrutini). - 1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all' art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni.
2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3 .
3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001".