Art. 2. Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq 1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 30.000.000 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all' articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 247 . ((Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.)) 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 , e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione;
((e-bis) al sostegno delle attivita' didattico-formative nel settore della pubblica istruzione)) . (( 2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq. )) 3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2. (( 3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2. )) 4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato ((, assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali)) .
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza ((o specifiche attivita')) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall' articolo 1, commi 9 , 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana ((, di Paesi dell'Unione europea)) o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l' articolo 2, comma 2 , l' articolo 3, commi 1 , 2 , 3 , 5 e 6 , e l' articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 .
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003 , si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni.
8. Lo stanziamento di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 , e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all' articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell' articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni.
Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, e' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all' articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247 . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. (( 14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. ))
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione;
((e-bis) al sostegno delle attivita' didattico-formative nel settore della pubblica istruzione)) . (( 2-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo con riferimento all'Iraq. )) 3. Al capo della Rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2. (( 3-bis. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad, nel quadro delle attivita' di cui al comma 3, assicura il coinvolgimento di tutti i soggetti iracheni interessati nella valutazione delle modalita' di realizzazione della missione di cui ai commi 1 e 2. )) 4. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato ((, assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali)) .
5. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza ((o specifiche attivita')) anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita', in deroga a quanto stabilito dall' articolo 1, commi 9 , 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalita' irachena, ovvero di nazionalita' italiana ((, di Paesi dell'Unione europea)) o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalita' richieste.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l' articolo 2, comma 2 , l' articolo 3, commi 1 , 2 , 3 , 5 e 6 , e l' articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219 .
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003 , si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni.
8. Lo stanziamento di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 , e' incrementato, per l'anno 2007, della somma di euro 200.000.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 208.426 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico e' determinato secondo i criteri di cui all' articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 2.800.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina e Serbia e al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq.
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 232.600 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli uffici dei rappresentanti speciali UE. Ai predetti funzionari e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell' articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni.
Per incarichi presso contingenti italiani in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.
12. Per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD, e' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 972.733.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 10.389.747 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all' articolo 1, comma 12, della legge 4 agosto 2006, n. 247 . Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennita' orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennita' giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. (( 14-bis. I programmi del corso di formazione di cui al comma 14 si conformano al diritto umanitario internazionale e ai piu' recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonche' alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale. ))