Articolo 4 del Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181
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10 dicembre 2023
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8 febbraio 2024
Art. 4.

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare ((impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)) 1. Per finalita' di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 , di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, e' destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione ((, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11)) .
3. Le attivita' necessarie all'operativita' ((delle misure di cui al presente articolo)) sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica ((nel proprio sito)) internet istituzionale i flussi informativi che la societa' Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI'), e' tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione ((...)) .
Alla copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere ((sulle risorse di cui al comma 1)) .
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono stabiliti le modalita' e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ((al comma 1)) , tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ((, determinati)) ai sensi dell' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 , nonche' dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli ((impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al)) presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalita' di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021 , o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.
5. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 FEBBRAIO 2024, N. 11)) .
Entrata in vigore il 8 febbraio 2024
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