Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 marzo 1981
Art. 12. Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato

L'assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all'indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.
L'assicuratore puo', dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso.
Il danneggiato puo', con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell'assicuratore.
Entrata in vigore il 20 marzo 1981
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