Articolo 4 bis del Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10
Articolo 5Articolo 4 ter
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12 aprile 2007
Art. 4-bis. ((Norme per la compensazione degli
aiuti comunitari con i contributi previdenziali)) (( 1. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica.
In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale." ))
Entrata in vigore il 12 aprile 2007
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