Articolo 3 della Legge 29 gennaio 1992, n. 113
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
4 marzo 1992
Art. 3. 1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
Entrata in vigore il 4 marzo 1992
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