Articolo 10 del Decreto 7 gennaio 2013, n. 19
Articolo 9Articolo 11
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19 marzo 2013
Art. 10. Principi generali per le autorizzazioni
ai trasferimenti intracomunitari 1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con autorizzazioni di trasferimento intracomunitario e' richiesto il consenso dell'Autorita' nazionale - UAMA.
2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni.
Entrata in vigore il 19 marzo 2013
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