Articolo 88 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 87Articolo 89
Versione
1 luglio 2002
Art. 88.
(Controlli da parte della Guardia di finanza)

1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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