Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 luglio 2002
Art. 50.
(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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