Articolo 105 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 104Articolo 106
Versione
1 luglio 2002
Art. 105.
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)

1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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