Articolo 257 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 256Articolo 258
Versione
1 luglio 2002
Art. 257. ART. 257(L)
(Tassa fissa)

1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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