Articolo 152 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 151Articolo 148
Versione
1 luglio 2002
Art. 152.
(Vendita)

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualita', e' eseguita a cura dell'ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.
2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichita' o di arte, prima della vendita, e' avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.
3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui e' stata disposta la confisca.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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