Articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 118Articolo 120
Versione
1 luglio 2002
Art. 119.
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)

1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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