Art. 168-bis.
(( (Decreto di pagamento delle spese di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
(( (Decreto di pagamento delle spese di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).
1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.