Articolo 168 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 170Articolo 173
Versione
4 dicembre 2018
Art. 168-bis.
(( (Decreto di pagamento delle spese di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime).

1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato alle parti e al beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.
3. Avverso il decreto di pagamento e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
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