Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 luglio 2002
Art. 53.
(Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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