Articolo 226 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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Versione
1 luglio 2002
Art. 226.
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)

1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
Note all' art. 226:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , v. nota all'art. 157.
- Per il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , vedi nota all'art. 215
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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