CASS
Sentenza 1 settembre 2023
Sentenza 1 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 01/09/2023, n. 36554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36554 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE PP IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/09/2022 del TRIBUNALE di FERRARA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36554 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/07/2023 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ferrara, che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva condannato De FI TO per il reato di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Il difensore ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità, sostenendo che la persona offesa avrebbe rimesso la querela. Va rilevato che: dagli atti, risulta che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione;
il reato risulta proc:edibile solo a querela di parte;
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udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36554 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 17/07/2023 Il Presidente RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'impugnata sentenza è stata emessa dal Tribunale di Ferrara, che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di pace di Ferrara aveva condannato De FI TO per il reato di lesioni personali. Avverso la sentenza di secondo grado, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, il vizio di erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Il difensore ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità, sostenendo che la persona offesa avrebbe rimesso la querela. Va rilevato che: dagli atti, risulta che la persona offesa ha effettivamente rimesso la querela e che l'imputato ha accettato la remissione;
il reato risulta proc:edibile solo a querela di parte;
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