Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 luglio 1956 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 dicembre 1961 |
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- 1. Art. 293 testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavorohttps://www.brocardi.it/
- 2. La malattia professionale silicosi non ha termine massimo di indennizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 marzo 2005
Giurisprudenza • 255
- 1. Trib. Genova, sentenza 23/04/2025, n. 1052Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. CE IA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Parte_1 [...] Persona_1Quali eredi di elettivamente domiciliati in Genova Piazza della Vittoria n.14/18 presso e nello studio dell'Avv. Iside B. Storace (c.f. C.F._1 ),che li rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. Fabio Miroglio (c.f. C.F._2 ) giusta procura speciale allegata al ricorso ricorrenti contro Controparte_1 , elettivamente domiciliata/o in presso l'avv. che la/o rappresenta per mandato a margine della …Leggi di più...
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- 2. Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 195Provvedimento: RG 545/ 2024 TRIBUNALE di GORIZIA Sezione Lavoro Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. RI ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo; per CP_1 l'avv. Cosentini; per CP_2 l'avv. Schenone. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. Il Giudice RI ER R.G. 545/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. RI ER ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 545/2024 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 194Provvedimento: RG 29/ 2024 TRIBUNALE di GORIZIA Sezione Lavoro Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. BR LI sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per CP_1 l'avv. Di Rosa. I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti e difese. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura. Il Giudice BR LI R.G. 29/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro in persona del dott. BR LI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa r.g. n. 29/2024 promossa da: …Leggi di più...
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- 4. TAR Firenze, sez. I, sentenza 07/10/2024, n. 1110Provvedimento: Pubblicato il 07/10/2024 N. 01110/2024 REG.PROV.COLL. N. 00653/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiora Petrocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4; per il risarcimento del danno non …Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/01/2025, n. 44Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2025 N. 00044/2025 REG.PROV.COLL. N. 03666/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio n. 2 Sc. B Int. 3; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
La tabella delle lavorazioni per le quali e' obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455 , e' sostituita da quella annessa al presente decreto. - Articolo 2Art. 2.
L' art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , e' sostituito dal seguente articolo:
"I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.
Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro.
A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento.
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalita' che saranno stabilite col regolamento.
Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.
Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". - Articolo 3Art. 3.
L' art. 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455 , e' sostituito dal seguente articolo "Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio puo' con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalita' e i termini ivi stabiliti.
Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo puo' richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente".