Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3670
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Sentenza 14 marzo 2001

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In tema di concordato preventivo, le garanzie dell'adempimento del concordato stesso, offerte ai creditori tanto nelle forme di cui all'art. 160, comma secondo, n. 1 legge fall., tanto in quelle di cui al successivo n. 2 del medesimo articolo (ovvero in quelle atipiche ammesse dalla prassi giudiziaria), non perdono efficacia anche nella successiva fase fallimentare instauratasi all'esito della risoluzione del concordato (a prescindere da qualsivoglia profilo di colpa del debitore e del garante), poiché esse intanto realizzano la loro funzione, in quanto implicano, a carico di chi le presti, (anche) l'assunzione del rischio dell'insuccesso dell'operazione concordataria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3670
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3670
    Data del deposito : 14 marzo 2001

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