Sentenza 14 marzo 2001
Massime • 1
In tema di concordato preventivo, le garanzie dell'adempimento del concordato stesso, offerte ai creditori tanto nelle forme di cui all'art. 160, comma secondo, n. 1 legge fall., tanto in quelle di cui al successivo n. 2 del medesimo articolo (ovvero in quelle atipiche ammesse dalla prassi giudiziaria), non perdono efficacia anche nella successiva fase fallimentare instauratasi all'esito della risoluzione del concordato (a prescindere da qualsivoglia profilo di colpa del debitore e del garante), poiché esse intanto realizzano la loro funzione, in quanto implicano, a carico di chi le presti, (anche) l'assunzione del rischio dell'insuccesso dell'operazione concordataria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR LO, elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO DELL'ORO 24, presso l'avvocato COEN R., rappresentata e difesa dall'avvocato BRESCI GIANCARLO, giusta procura speciale per Notaio Renato D'Ambra di Prato rep. n. 22532 del 12/1/1999;
- ricorrente -
contro
TI RO nella qualità di Curatore del FALLIMENTO CONFENZIONI MANILA di VA RO;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di PISTOIA, depositata il 24/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pistoia, con decreto 24 novembre 1998, rigettava il reclamo proposto da LO IO - a norma dell'art. 26 legge fallimentare contro l'ordinanza 19 settembre 1998 con la quale il giudice delegato al fallimento di UR DR aveva disposto la vendita con incanto dei beni immobili appartenenti per metà al fallito e per metà alla moglie, la stessa IO, garante del concordato preventivo omologato dal Tribunale di Pistoia con sentenza 26 gennaio 1994 e risolto con la sentenza dichiarativa del fallimento del DR 5 dicembre 1996.
Giudicava il Tribunale - conformemente alla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 1482 del 1997 - che la garanzia offerta dalla IO per l'adempimento del concordato preventivo permanesse anche nella successiva fase fallimentare - risolto il concordato - nei limiti della percentuale concordataria garantita. E ciò per la ragione che la omologazione del concordato non ha comportato novazione delle obbligazioni dell'imprenditore insolvente (in ragione della riduzione alla percentuale offerta e della prestata garanzia) e la risoluzione del concordato non fa venir meno l'obbligazione assunta dal garante accessoria alle persistenti obbligazioni principali. Quanto poi - in particolare - al mandato irrevocabile a vendere - come lo specifico negozio stipulato per la prestazione della garanzia - esso doveva ritenersi "attualmente valido ed eseguibile", irrilevante essendo l'addotto motivo che aveva determinato la IO a prestare, in quella forma, la garanzia a favore del marito e in funzione di evitarne la dichiarazione di fallimento.
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per AZ LO IO, prospettando nell'unico motivo "errata interpretazione delle norme dettate in materia di concordato preventivo". Il curatore del fallimento intimato non si è costituito in questa fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Afferma la ricorrente, prospettando "errata interpretazione delle norme dettate in materia di concordato preventivo", che il Tribunale non avrebbe considerato la "peculiarità della fattispecie in esame corrispondente alla ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, n. 2, l.f. (concordato per cessione dei beni, dove la garanzia reale offerta dalla IO non valeva a conferire alla proposta il carattere di concordato misto) sicché non potrebbe trovare applicazione il principio affermato da Cass. 1488/1997 con riguardo alla diversa ipotesi di cui al comma 2, n. 1 dello stesso articolo, "nella quale sola può venire in rilievo l'inadempimento del debitore alle obbligazioni assunte ed il conseguente legame della garanzia prestata dal terzo". E infatti il concordato preventivo nella specie non fu risolto per l'inadempimento del debitore, ma per la ritenuta impossibilità di ricavare dalla liquidazione la somma necessaria a soddisfare i creditori, e dunque "sarebbe illogico mantenere in vita la garanzia prestata dal terzo il cui destino dovrebbe essere legato solo ad un inadempimento della parte garantita".
Il Tribunale non avrebbe per altro motivato la opzione nel senso della applicazione analogica dell'art. 140, comma 3, l.f. (la conservazione delle garanzie con la risoluzione o l'annullamento del concordato fallimentare) e infine non avrebbe considerato che la risoluzione del concordato non agisce sul motivo inespresso del mandato ma esplica l'efficacia della giusta causa - a norma dell'art. 1723 C.C. - che legittima la revoca pur del mandato irrevocabile.
2. La censura così espressa nell'unico motivo di impugnazione è infondata.
2.1. Riconosce la ricorrente che la sua partecipazione alla iniziativa concordataria del marito (nella forma del conferito mandato irrevocabile a vendere la quota dell'immobile appartenente per l'altra metà al debitore DR) integrava una "garanzia" (atipica)e contraddice quindi tale premessa la affermazione perentoria secondo cui la "garanzia reale offerta dalla signora IO" non valeva a conferire alla proposta il "carattere di concordato misto", al quale invece nella dottrina e nella giurisprudenza di merito vengono ricondotte quelle proposte che registrano, come appunto nella specie, la concorrente e integrativa cessione di beni da parte di un terzo, che si aggiungono al patrimonio - ceduto - del debitore perché il realizzo complessivo consenta di distribuire ai creditori la percentuale promessa. E poiché nella proposta - tipica - di concordato per cessione dei beni (escluso che essa produca effetti traslativi della proprietà se non contenga l'espressa clausola di sdebitamento) si deve ravvisare un mandato irrevocabile a gestire e liquidare il patrimonio del debitore nell'interesse dei creditori, a questo modello si era adeguata la conforme offerta della IO. Valorizza per altro la ricorrente la circostanza che la risoluzione sia stata nella specie pronunciata, se così si può dire, in prevenzione, prima cioè che si procedesse alle operazioni di liquidazione (come è stato ammesso nella giurisprudenza di legittimità: Cass. 1073/1976), avendo il commissario constatato che le previsioni di congruo realizzo fatte proprie dal Tribunale in sede di omologazione erano state invece contraddette dalle effettive condizioni del mercato, così (si deve intendere avuto riguardo al disposto dell'art. 186, comma 2, l.f.) da non consentire neppure, oltre all'integrale soddisfazione dei creditori privilegiati, la corresponsione ai chirografari di una percentuale apprezzabile (che induca cioè a preferire la soluzione concordataria rispetto all'epilogo fallimentare). La ricorrente infine neppure mette in discussione il principio (cui ha inteso adeguarsi il Tribunale di Pistoia) affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 1482 del 1997) che, componendo il contrasto manifestatosi con difformi decisioni della prima sezione, hanno in sostanza ravvisato nella assunzione del rischio dell'insuccesso della operazione concordataria (implicita nella offerta di garanzia) la ragione per cui le garanzie offerte dal terzo sopravvivono alla risoluzione del concordato (poiché la sentenza di omologazione del concordato non ha efficacia novativa dell'obbligazione originaria del debitore concordatario, la garanzia non accede a una obbligazione diversa, sorta con l'omologazione, destinata a venir meno per effetto della risoluzione del concordato).
Facendo esplicito richiamo alla formulazione della massima di tale sentenza delle sezioni unite, come redatta dall'ufficio del massimario, che, con esplicito riferimento alla fattispecie decisa corrispondente alla ipotesi di concordato "garantito" secondo il modello tipico di cui al n. 1 del comma 2 dell'art. 160 l.f., riconduce la risoluzione del concordato all'inadempimento dell'imprenditore, la ricorrente afferma che il medesimo principio non potrebbe trovare applicazione nella presente controversia, in tema cioè di concordato per cessione di beni, dove la risoluzione non è in alcun modo riferibile all'inadempimento così del debitore come del terzo, per essere invece la conseguenza obbiettiva necessitata della erronea previsione di realizzo condivisa dallo stesso Tribunale in sede di omologazione del concordato.
2.2. La lettura più attenta della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte - come ha segnalato anche il Pubblico Ministero motivando in udienza le sue conclusioni - convince invece - osserva il collegio - che il principio con essa enunciato non postula il colpevole inadempimento del debitore e del garante, ne' configura la persistenza della garanzia come conseguente sanzione ed è anzi coerente con la affermazione (ripresa in motivazione da Cass. 4169/1979) della "irrilevanza dell'imputabilità dell'inadempimento"
e con il riconoscimento che la risoluzione del concordato non necessariamente ("per lo più") è dovuta all'inadempimento dell'imprenditore insolvente. E se è vero che la offerta di garanzia del terzo prende efficacia con la sanzione della sentenza di omologazione (che verifica tutte le condizioni di ammissibilità, oltre che convenienza e meritevolezza) del concordato, alla stessa sentenza deve riconoscersi l'effetto di vincolare le garanzie ai crediti concorsuali - pur se nei limiti della percentuale promessa -, effetto che la eventuale risoluzione non può valere a porre nel nulla (della sentenza di omologazione rimanendo travolti i soli effetti "processuali", incompatibili con la procedura fallimentare conseguente alla risoluzione).
Non vi è dunque ragione di ritenere non operante il principio della permanenza - oltre la risoluzione - delle garanzie offerte con la proposta di concordato nella ipotesi di garanzie atipiche quali quelle connesse alla cessione concordataria nella forma della cessione integrativa di beni da parte di un terzo (formalizzata nella specie come mandato irrevocabile a vendere uno specifico cespite immobiliare) e anzi la irretrattabilità di tali garanzie sembra pure funzionalmente connessa alla speciale natura di esse, poiché i beni che ne costituiscono l'oggetto sono destinati, unitamente a quelli ceduti dal debitore, alla immediata liquidazione, alla conclusione delle cui operazioni è normalmente rimessa la verifica della sufficienza del realizzo così da evitare la risoluzione (art. 18 6, c.
2. l.f. E se nel caso di specie fu invece possibile escludere preventivamente l'esito di un congruo realizzo e solo casualmente il bene "ceduto" dal terzo all'atto della risoluzione del concordato era ancora nella sua titolarità, la sorte della "garanzia" non può farsi dipendere da una tale singolare eventualità. Giacché deve conclusivamente riconoscersi che la garanzia del concordato nella forma tipica di cui all'art. 160, comma 2, sub, 1), l.f., o in quelle tipiche ammesse nella prassi giudiziaria, in tanto realizza la sua funzione in quanto implichi - a carico di chi la presta - l'assunzione del rischio dell'insuccesso della operazione concordataria, che quindi non ricadrà sui creditori e per tale effetto - che è misura della serietà dell'impegno del terzo - deve poter essere valutata dai creditori in sede di discussione e deliberazione sulla proposta di concordato.
3. Infondata essendo la censura argomentata nell'unico motivo, il ricorso deve essere rigettato.
Poiché il fallimento intimato non ha svolto difese in questa fase non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 14 aprile 2000.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001