Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1985
Registro n. 11 Interno, foglio n. 18
L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una “persona che si presenta come produttore” di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore. Questa è l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia …
Leggi di più…Quesito con risposta a cura di Sara Rosati e Silvia Todisco Va rimessa alla Corte di giustizia la questione se sia conforme all'art. 1, comma 1, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia – l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore. – Cass., sez. III, ord. 6 marzo 2023, n. 6568. Nel caso di specie il ricorrente conveniva in giudizio la X S.p.A. quale venditrice e la Y …
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