2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuita' con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1 e 2 e' costituito l'organico di istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Nota all' art. 3:
- La legge 25 marzo 1985, n. 121 , reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.».