Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 agosto 2009 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2022 |
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2873 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 31/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 31/01/2022), n.2873 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28808-2015 proposto da: SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato GUIDO MASCIOLI; – …
Leggi di più… - 2. stabilita 251Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 dicembre 2015
- 3. Finanziaria 2011: commi 101 - 171Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2010
Giurisprudenza • 67
- 1. Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 582Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati: Dott. Marcella Angelini Presidente Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 359/2024 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Parma sezione lavoro n.843/2023 pubblicata in data 13 dicembre 2023 promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 da: Parte_1 In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a Bologna via Testoni n.6 presso gli uffici dell'avvocatura di Stato che la rappresenta e difende ex …Leggi di più...
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- art. 1 co. 11 l. 115/2009·
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- 2. Trib. Parma, sentenza 23/05/2024, n. 469Provvedimento: R.G. 974/2023 TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Sezione Lavoro Il Tribunale di PA, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 974/2023 RG., promossa da: , , Parte_1 Parte_2 , , Parte_3 Parte_4 [...] e rappresentata e difesa, giusta delega Parte_5 Parte_6 allegata al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Angelo di Monte e Mattia Malmusi del Foro di PA, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in PA, Piazzale Jacopo Sanvitale, n. 11; RICORRENTI contro , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege …Leggi di più...
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- 3. Trib. Parma, sentenza 21/10/2025, n. 607Provvedimento: R.G. 500/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Sezione Lavoro Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 500/2025 R.G., promossa da: , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) e (C.F. [...] C.F._2 Parte_3 , rappresentate e difese, giusta procura apposta in calce al C.F._3 ricorso, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliate presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Pass Buole, n. 1/A; RICORRENTI contro , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa …Leggi di più...
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- 4. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 2043Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 1.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 5779/2022 R.G. promossa da: , nato a [...], il [...], ed ivi residente a[...] Cicioni, n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Ermes TOMMASINO presso cui elettivamente domicilia in Sessa Aurunca (CE), alla via XXI Luglio, n. 19, come da procura in atti, RICORRENTE CONTRO con …Leggi di più...
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- 5. Trib. Parma, sentenza 23/05/2024, n. 470Provvedimento: R.G. 96/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA Sezione Lavoro Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 96/2024 RG., promossa da: , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...] , Parte_4 Parte_5 [...] , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 , , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 e rappresentata e difesa, giusta delega apposta in [...] Parte_13 calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Pietro Pettenati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Palermo, n. 2; RICORRENTI contro , in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l'Europa di Parma 1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17 , di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, e' istituzione ad ordinamento speciale con personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola e' associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo.
2. La Scuola e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151 , un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle societa' convenzionate con l'Autorita' medesima, nonche' ai figli dei cittadini italiani.
3-bis. Alla Scuola e' riconosciuta, a decorrere dalla data della sua istituzione, la facolta' di stabilire, in modo autonomo e a titolo di cofinanziamento, contributi obbligatori o rette necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, da porre a carico delle famiglie degli alunni i cui genitori non sono dipendenti dell'EFSA ne' di societa' convenzionate con l'Autorita' medesima.
L'importo di tali contributi e rette non puo' essere superiore a 2.000 euro annui per ciascun alunno, fatte salve le riduzioni spettanti alle medesime famiglie ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo».
5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale.
6. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee;
c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I;
d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9;
e) il collegio dei revisori dei conti.
7. Con decreto adottato, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.
(( 7-bis. In applicazione del comma 11, la diminuzione della retribuzione deliberata per il personale delle Scuole europee di tipo I ha comunque effetto automaticamente anche per il personale della scuola )) 8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva ((comunque per un periodo massimo corrispondente a quello previsto per i docenti italiani distaccati presso le Scuole europee di tipo I)) , sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera.
9. Alla direzione della Scuola e' preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacita' di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprieta' di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola e' il rappresentante legale dell'istituzione scolastica.
10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 e' collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarita' puo' essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorita' di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, e' assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola e' equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane.
11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione. - Art. 2. Strutture scolastiche 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall' articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalita', sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007.
2. Ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , sono altresi' poste a carico della provincia e del comune di Parma:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola;
b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti.
3. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 , per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della “Scuola europea” di Parma.».
- Si riporta il testo dell' art. 3, commi 1 , 2 e 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per l'edilizia scolastica»:
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In attuazione dell' art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
...(Omissis)...». - Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro;
b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . ((1)) 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 325) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115 , e' ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento".