Articolo 2 del Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
Articolo 1Articolo 3
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21 marzo 1998
Art. 2. 1. L'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e' soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
2. L' articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Del pubblico ministero). - Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni e' costituito l'ufficio del pubblico ministero.".
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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