11 agosto 1991
20 luglio 1993
24 marzo 1996
1 dicembre 1996
24 agosto 1999
1 gennaio 2000
8 agosto 2002
12 agosto 2012
1 gennaio 2017
Commentari • 50
- 1. Controversie collettive di lavorohttps://www.lavoro.gov.it/
[…] A decorrere dal 1 gennaio 2016 è abrogato - come previsto dall'art. 2, comma 70 della Legge 92/2012 - l'art. 3 della Legge 223/1991 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende ammesse alle procedure concorsuali. […]
Leggi di più… - 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
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1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
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1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
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1. Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilità stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274. 2. La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1, costituisce criterio di priorità ai fini della concessione dei trattamenti ivi indicati.
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Giurisprudenza • 372
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/12/2022, n. 4715Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 17/12/2019 l' ha interposto appello avverso la Pt_1 sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Latina ha accolto la domanda proposta da , volta ad ottenere il riconoscimento del proprio Controparte_1 diritto al ricalcolo della pensione di anzianità cat. VO n. 2081592300029, in conformità del disposto di cui all'art. 3, comma 4 bis, della legge n. 223/1991 […] e dell'art. 7, comma 9, della legge 223/1991, sostenendo che invece l'art. 3, comma 4 bis, della legge 223/1991 si applica soltanto in casi particolari, in quanto si riferirebbe unicamente ai diritti dei dipendenti posti in mobilità quali dipendenti di imprese dichiarate fallite o poste in liquidazione.Leggi di più...
- ricarcolo pensione di anzianità·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 12 legge 153/1969·
- contumacia·
- contributo unificato·
- mobilità·
- art. 3, comma 4 bis, legge 223/1991·
- retribuzione imponibile·
- contribuzione figurativa
- 2. Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2021, n. 5769Provvedimento: […] L'articolo 3 della legge 223/1991 disciplina la procedura di Intervento straordinario di integrazione salariale con riferimento alle procedure concorsuali. […] La sentenza del 2014 richiama espressamente le precedenti Sezioni Unite del 2003 ed ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'esenzione dal pagamento del contributo di mobilità prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 223 del 1991 si applica nella sola ipotesi in cui il licenziamento collettivo sia disposto dagli organi di una procedura concorsuale”. […]Leggi di più...
- procedura concorsuale·
- esenzione contributo mobilità·
- verbale ispettivo·
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- art. 3 comma 3 legge 223/1991·
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- contributo mobilità·
- opposizione avviso di accertamento·
- onere della prova·
- art. 345 c.p.c.
- 3. Trib. Ragusa, sentenza 05/02/2025, n. 130Provvedimento: […] 18 a titolo di differenze sui ratei della pensione VO n. 10086300 corrisposti nel periodo dal mese di ottobre 2008 al 1° agosto 2018; condanna altresì l a corrispondere al ricorrente, con decorrenza dal CP_1 mese di agosto 2018, la pensione VO n. 10086300 allo stesso spettante nell'importo ricalcolato in conformità al disposto della legge 223/1991 (art. 3, comma 4 bis), nonché delle leggi n. 155/1981 e 153/1969, oltre interessi legali sulle differenze maturate sui ratei corrisposti dalla predetta data sino al saldo;Leggi di più...
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- art. 3, comma 4 bis, legge 223/1991·
- art. 8 legge 155/1981·
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- 4. Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1558Provvedimento: […] 31.12.2009; ha lamentato che l' , nel calcolo della pensione, abbia erroneamente assunto CP_4 come base retributiva l'indennità percepita durante il periodo di mobilità, anziché la retribuzione degli ultimi dodici mesi di lavoro antecedenti l'inizio della mobilità, come previsto dall'art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223/1991; previo ricorso amministrativo, ha adito l'intestato […] La consulenza tecnica ha, pertanto, accertato che, applicando correttamente l'art. 3, comma 4- bis, della legge n. 223/1991, la retribuzione da assumere a base del calcolo pensionistico è quella percepita negli ultimi dodici mesi di lavoro antecedenti il periodo di mobilità, pari a € 27.887,00.Leggi di più...
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- art. 3, comma 4-bis, legge n. 223/1991·
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- mancata istanza D.P.R. n. 115/2002·
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- 5. Trib. Pesaro, sentenza 10/04/2025, n. 115Provvedimento: […] 6. La valutazione dei liquidatori non è giuridicamente corretta poiché, dopo l'omologazione del concordato preventivo, la legittimazione a procedere al licenziamento collettivo è del liquidatore giudiziale. Ciò non è mai stato posto in dubbio (fino a Cass. SU 3597/2003 il dubbio riguardava la possibilità di disporre il licenziamento collettivo per il commissario giudiziale dopo l'ammissione alla procedura e fino al provvedimento di omologa). L'art. 3, comma 3, della legge n. 223/1991, infatti, deroga all'art. 167 LF, in base al quale durante la procedura di concordato il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, “per consentire una più pregnante tutela di determinati interessi socialmente rilevanti” (Cass. 3597/2003).Leggi di più...
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- art. 3 comma 3 L. 223/1991·
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- concordato preventivo