Versione
24 settembre 2015
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1 gennaio 2022
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Art. 31.
Assegno di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta' e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita' attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
(( 7-bis. L'assegno di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ))
Assegno di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28, garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all' articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta' e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita' attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
(( 7-bis. L'assegno di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ))
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 17/06/2016 n. 46 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e ControlloAgenzia delle Entrate · 17 giugno 2016 · 1.2773031
Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l\'Agenzia delle entrate e l\'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) \è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi di spettanza dell\'INPS. Con nota n. 0023.13/06/2016.0027797 l\'INPS ha chiesto l\'istituzione di una causale contributo per il recupero della contribuzione addizionale prevista in caso di accesso alle prestazioni ordinarie e della contribuzione straordinaria di finanziamento delle prestazioni integrative di prestazioni pubbliche, erogate dai Fondi di solidariet\à, di cui agli articoli 30, 31 e 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre …
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Giurisprudenza • 46
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 6310Provvedimento: […] tuttavia, in data 26 febbraio 2020 il preavviso di rigetto dell'istanza, sul presupposto che l'art. 20 del d.lgs. 148/2015 non prevedesse il trattamento richiesto per le imprese del settore alberghiero, a fronte del quale ha chiesto in data 6 marzo 2020 al Ministero del Lavoro di trasmettere l'istanza all'I.n.p.s. – al quale avrebbe dovuto fin dal principio chiedere non il trattamento di cui all'art. 19 bensì l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del d.lgs. 148/2015 – tenendo per buona la data del primo invio. […]Leggi di più...
- art. 5 legge 249/1968·
- vizi formali·
- giurisdizione amministrativa·
- incompetenza relativa·
- ammortizzatori sociali·
- assegno di solidarietà·
- mancata valutazione merito istanza·
- principio di conservazione atti giuridici·
- art. 31 d.lgs. 148/2015