Articolo 22 ter del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Articolo 22 bisArticolo 23
Versione
1 gennaio 2022
>
Versione
27 gennaio 2022
Art. 22-ter. (Accordo di transizione occupazionale) 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all' articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4)) .
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente