Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 settembre 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Apprendistato: istruzioni INPS sulle novità 2025Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 28 gennaio 2025
- 2. Archivio Normativahttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Apprendistato Archivihttps://ablabour.it/news2/
Due recenti ordinanze della Corte di cassazione (sentenza n. 9834, del 13 marzo 2026 e n. 2558, del 5 febbraio 2026) forniscono preziose indicazioni in materia di sicurezza e tutoraggio del lavoratore apprendista e di collegamento tra l'obbligazione formativa, connaturata al rapporto di apprendistato, e riduzione contributiva. Con la prima ordinanza i giudici della Corte, in trattazione di un grave infortunio occorso a un apprendista, hanno messo in evidenza come al giovane non fossero state fornite indicazioni di natura specifica al rischio nonché la circostanza che l'apprendista non fosse stato inserito in apposito corso di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro prima …
Leggi di più… - 4. Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialihttps://www.lavoro.gov.it/
- 5. Per la nuova CIG, neutralizzato il periodo tra 24 settembre e 2 dicembreAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6224Provvedimento: Pubblicato il 16/07/2025 N. 06224/2025REG.PROV.COLL. N. 05733/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5733 del 2023, proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro Starbus di GI ST & C. S.n.c., non costituita in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. …Leggi di più...
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- 2. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza 11/07/2025, n. 33Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 33/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE d'AOSTA composta dai seguenti magistrati Maria RIOLO Presidente Cristiano BALDI Consigliere Relatore Laura ALESIANI Primo Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 950 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Valle d'Aosta nei confronti di: SC AVENOSO, nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Giunti (C.F. [...]) e presso di lui elettivamente domiciliato …Leggi di più...
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- 3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 659Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2024 N. 00659/2024 REG.PROV.COLL. N. 00029/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AT (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 29 del 2024, proposto dalla Società Commercio Auto S.r.l. (d'ora in poi SCA S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Restaino, PEC matteorestaino@pec.it, con domicilio fisico in Potenza Via Nazario Sauro n. 52; contro Direzione provinciale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di Potenza (d'ora in poi INPS di Potenza), in persona del legale …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3056Provvedimento: Pubblicato il 09/04/2025 N. 03056/2025REG.PROV.COLL. N. 00312/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 312 del 2023, proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro US di ST PP …Leggi di più...
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- 5. Trib. Cassino, sentenza 20/09/2024, n. 727Provvedimento: n.R.G. 1196/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE AREA LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. EL CC, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 18 settembre 2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1196/2023 promossa da Parte_1 , elettivamente domiciliato in Isola del Liri, Via Colle San Lorenzo n. 1, presso lo studio degli Avv.ti Loredana DI FOLCO e Luca ESPOSITO, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente come da procura in atti - ricorrente CONTRO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Trattamenti di integrazione salariale
- Capo I : Disposizioni generali
- Articolo 1Art. 1. Lavoratori beneficiari 1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. ((Per periodi di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio)) .
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. ((Per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'anzianita' minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda e' pari a trenta giorni)) . Tale condizione non e' necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata.