Art. 1.
L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e' aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ;
lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E;
lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G;
lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidita'.
L'indennita' speciale annua di lire 20.000 prevista dal secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , a favore degli invalidi di guerra di 1ª categoria che non svolgano comunque una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e' aumentata, a cominciare dall'anno 1954, alle seguenti misure annue:
lire 50.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere A ed A-bis della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ;
lire 40.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere B, C, D ed E;
lire 30.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidita' delle lettere F e G;
lire 25.000 per i titolari di pensione di guerra di 1ª categoria senza assegno di superinvalidita'.