Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 ottobre 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 marzo 1977 |
Commentari • 9
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- 4. Risoluzione del 19/04/1991 n. 560815 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 19 aprile 1991
Con processo verbale n. ... in data 14 dicembre 1989, funzionari dell\'Ispettorato compartimentale tasse di ... hanno riscontrato a carico della I. s.r.l., quale incorporante della S. s.p.a., relativamente all\'anno d\'imposta 1984, l\'omessa fatturazione, con conseguente mancato assoggettamento ad IVA, dei contributi erogati alla S. dallo Stato e dalla regione Puglia. Tali contributi, regolarmente annotati nella contabilita\' generale, erano stati erogati: a) dallo Stato, per l\'esercizio ferroviario, ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e del D.L. 13 marzo 1980, n. 66, convertito dalla legge 6 maggio 1980, n. 176; b) dalla regione Puglia, per l\'esercizio …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 09/06/1979 n. 1010 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 9 giugno 1979
La societa\' nazionale di ..... con sede in ....., ha chiesto di conoscere, in ordine all\'applicazione dell\'imposta INVIM per decorso del decennio, di cui all\'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modificato con l\'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dall\'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, se per gli immobili facenti parte di un compendio ex ferroviario, per i quali sia gia\' intervenuto l\'atto di definizione dei rapporti patrimoniali tra lo Stato e la medesima societa\' concessionaria l\'imposta debba essere applicata nei confronti della societa\' concessionaria limitatamente alla residua quota parte della proprieta\' ad esso spettante o se, …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 582Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2843 del Registro Generale Contenzioso 2021 TRA nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] La Farina is. L, n. 141, cod. fisc. , in proprio e quale erede C.F._1 di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Persona_1 4.8.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina (cod. fisc. [...] ; pec: del C.F._2 Email_1 foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo …Leggi di più...
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- 3. Trib. Cagliari, sentenza 01/02/2023, n. 140Provvedimento: TRIBUNALE DI CAGLIARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4274/2012 R.A.C.L., promossa da , elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che Parte_1 con l'avv. Adriano Piroddi la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Vacca, CP_1 che la rappresenta e difende …Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2007, n. 26096Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente - Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione - Dott. DI NANNI Luigi Francesco - consigliere - Dott. VITRONE Ugo - Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere - Dott. SEGRETO TO - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: S.R.L. FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI, SUCCEDUTA EX LEGE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST, in persona del legale rappresentante …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale prevista dall' art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410 , integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole linee determina:
a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, essendo gia' esercitate con mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla data di deliberazione della Commissione competente) mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; ((10)) c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione che per la stabilita' dell'impiego e la previdenza del personale che verra' utilizzato e al quale si ricorrera' per il nuovo servizio con assoluto carattere di priorita'. Il confronto economico fra il sistema attuale ed il nuovo dovra' tener conto della permanenza del trattamento sindacale di cui sopra. (2)
La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile di risanamento deve essere disposta con apposita legge.
-------------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 marzo 1958, n. 237 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di tempo per l'effettuazione dei lavori di ammodernamento, di cui all' art. 1, lettera b), della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , non puo' superare, salva la proroga prevista dall'art. 8, i tre anni dalla data di registrazione del decreto del Ministro per i trasporti con cui viene approvato il voto della Commissione di cui all'art. 10 della stessa legge." ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 26 febbraio 1977, n. 60 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, gia' trasformate in servizi automobilistici a norma dell' articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono soppresse." - Articolo 2Art. 2.
Per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, le sovvenzioni di esercizio o riservate a garanzia dell'esercizio, comprese le quote relative ai fondi speciali, stabilite dagli atti di concessione, potranno essere variate in relazione alle mutate condizioni di cui sopra e corrisposte nella nuova misura per tutto il periodo della concessione nonche' per la maggior durata di essa ai sensi dell'art. 9 della presente legge.
Qualora la sovvenzione stabilita dagli atti di concessione non sia ripartita nelle due quote afferenti la costruzione e l'esercizio, sara' preliminarmente provveduto a tale ripartizione in base all' art. 35 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447 .
La nuova sovvenzione avra' decorrenza dal 1 luglio 1952 per le linee o i tratti di linea in esercizio a quella data; o dal giorno del ripristino del servizio, per le linee o tratti di linea, che, distrutti o danneggiati per eventi bellici, non siano stati ancora riaperti all'esercizio alla data medesima.
Per le linee cui, con l'atto di concessione o con atti successivi, non sia stata accordata sovvenzione, puo' essere assegnata, quando risulti giustificata in base al piano finanziario di cui al successivo art. 6, una sovvenzione di esercizio con decorrenza 1 luglio 1952 e per la residua durata della concessione.
La sovvenzione d'esercizio variata a norma del presente articolo non potra' superare il limite massimo di lire 800.000 al chilometro entro il termine di tempo di cui all'art. 1, lettera b) e di lire 600.000 dopo tale termine e in ogni altro caso previsto dall'art. 1.(2) (3)(5) (6)
Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, tali limiti potranno essere elevati, in via eccezionale, fino a lire 1.400.000 al chilometro per linee dell'Italia meridionale ed insulare che rivestano particolare importanza sociale e che non possano in alcun modo rientrare fra quelle previste alla lettera c), del precedente art. 1.(1) (2) (7) ((8)) L'adeguamento delle sovvenzioni, oltre i limiti massimi suddetti, deve essere disposto con apposita legge.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 21 febbraio 1957, n. 88 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall' art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e elevato per le sovvenzioni da accordarsi alla Societa' anonima per le ferrovie dei Sud-est per l'attuazione de piano di ammodernamento delle ferrovie della penisola Salentina, ritenuto ammissibile con voto 17 maggio 1955, n. 30-A, dalla Commissione istituita con l'art. 1 della legge medesima, a lire 3.327.000 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e a lire 2.894.000 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 7 marzo 1958, n. 237 ha disposto (con l'art. 4) che "I limiti massimi di lire 800.000, 600.000 e 1.400.000 a chilometro, stabiliti dall' art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , per le variazioni delle sovvenzioni in sede di applicazione dell'art. 1 della legge stessa, potranno essere superati, ai fini della definitiva determinazione di dette sovvenzioni in relazione alle effettive condizioni economiche dell'esercizio, in sede delle revisioni attuabili dal Ministro per i trasporti a norma dell' art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ."
Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000, stabiliti dall' art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono elevati, per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Suzzara-Ferrara in dipendenza del piano di ammodernamento contenuto nei voti 16 giugno 1955, n. 34/A e 25 settembre 1956, n. 78/A della Commissione istituita a norma dell'art. 10 della legge preindicata e per le sovvenzioni da accordarsi per la ferrovia Parma-Suzzara per l'attuazione del piano di ammodernamento contenuto nel voto 19 aprile 1956, n. 617/A della Commissione medesima, rispettivamente:
a) per la ferrovia Suzzara-Ferrara, a lire 1.127.170 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.088.810 a chilometro per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse;
b) per la ferrovia Parma-Suzzara, a lire 1.647.600 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge e a lire 1.569.470 a chilometro per il periodo successivo di venticinque anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse."
----------------- .
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 marzo 1958, n. 366 ha disposto (con l'art. 1) che "I limiti massimi di lire 800.000 e 600.000 a km. stabiliti dall' art. 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono elevati per le sovvenzioni da accordarsi alla Societa' "La Ferroviaria italiana" per l'attuazione del piano di ammodernamento delle ferrovie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga, contenuto nel voto 26 giugno 1956, n. 64/A, della Commissione istituita in virtu' dell'art. 10 della legge medesima, a lire 2.343.500 a km. per il periodo dal 1 luglio 1952 alla data di ultimazione delle opere, da eseguirsi entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge, e lire 1.834.600 a km. per il periodo successivo di 25 anni a decorrere dalla data di ultimazione delle opere stesse." ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 21 aprile 1961, n. 323 ha disposto (con l'art. 1) che "I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600.000 a chilometro, stabiliti dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono elevati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:
a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1955;
b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sara' esercitata dalla Societa' mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.880 a chilometro per il periodo che va dal 1 gennaio 1956 alla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell' art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221
c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 21 aprile 1961, n. 341 ha disposto (con l'art. 1) che "Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall' articolo 2 della, legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e' elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilira' con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ." ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 26 luglio 1965, n. 971 ha disposto (con l'art. 1, commma 1) che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e' elevato a lire 3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre 1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 dicembre 1966, n. 1072 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall' articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , e' elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Societa' per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Societa' per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:
a) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000 per il periodo dal 1 luglio 1952 al 31 dicembre 1958;
b) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000 per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963 data di ultimazione delle opere di ammodernamento." - Art. 3.
Per il potenziamento tecnico ed economico delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione, mediante l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti o del materiale rotabile, nonche' per la trasformazione di ferrovie in tramvie, di tramvie e ferrovie e di ferrovie o tramvie in filovie, puo' essere accordato un contributo dello Stato in annualita' posticipate, per un numero non superiore a sei. Tali annualita' saranno determinate al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti, ed in ogni caso, a un tasso non superiore al 6,50 per cento, in modo da corrispondere, in valore attuale, a non piu' della meta' della spesa riconosciuta ammissibile sia per gli impianti che per il materiale rotabile e di esercizio.
Per le ferrovie, le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie dell'Italia meridionale ed insulare il contributo di cui al primo comma del presente articolo puo' essere elevato fino ad un massimo, corrispondente, in valore attuale, ai tre quarti della spesa riconosciuta ammissibile per gli impianti fissi e per il materiale rotabile e d'esercizio.
Allo scadere del periodo per il quale viene accordato il contributo, il materiale rotabile e di esercizio passa in proprieta' dello Stato per una aliquota corrispondente al rapporto fra il valore capitale del contributo accordato e la spesa riconosciuta ammissibile per il suo acquisto.
Il materiale rotabile e d'esercizio, per le quote in proprieta' dello Stato, rimane in uso gratuito al concessionario per tutta la durata della concessione, con obbligo del concessionario medesimo di mantenimento in efficienza e di ripristino in caso di distruzione, non dovuta ad eventi bellici. ((4)) ----------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 1959, n. 1130 ha disposto (con l'art. 1) che "Per le ferrovie ammesse ai benefici di cui all' art. 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , la somma effettivamente necessaria: per i lavori relativi agli impianti fissi sara' determinata con dedizione non soltanto dei valori di ricupero dei materiali e degli impianti non utilizzabili per la trasformazione, il potenziamento e la modernizzazione, ma anche del valore di ricupero delle aree e dei fabbricati da abbandonare per la esecuzione di previste varianti di tracciato."