Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14877 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
c.C. 64505 E N IO 86 Z /19 A R T /4 IS 5 6 . 2 G . N E RIA IN NOM DEL .R - REPUBBLICA ITALIANA R .P B A D L. 1 48 77/03 D EL L TA YE A D . SI IBU B SEN SEN A T TR I 1 I 3 A 1 IA A CORTE SUPREMA DI CASUAZION . TER N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ugo FAVARA - R.G.N. 8333/99 Cron. 30061 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Dott. Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 18/12/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 64505 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 8 5 contro 3 5 A.C. PORTO SRL, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che la difende unitamente all'avvocato TRAMPUS EZIO, giusto mandato2002 4696 in calce;
-1-
- controricorrente -
nonchè
contro
VERDERATE SRL, AR SRL, NORD EST VIAGGI VACANZE SRL, COGI SRL;
intimati avversO la sentenza n. 94/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 9.10.1996 il Tribunale di Trieste condannava il Ministero delle Finanze a pagare alla A.C. Porto srl la somma di £.19.150.000 a favore della A.C. Porto e quella di £.17.000.000 a ciascuna delle seguenti società: AR srl;
A.R.srl; Nord Est Viaggi e Vacanze srl;
COGI srl,con gli interessi dalla domanda. Tutte le anzidette società avevano chiesto il rimborso di plurime annualità della tassa di concessione governativa sulle imprese. L'appello proposto dalla soccombente Amministrazione veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Trieste che,con sentenza n.94 del 15.1.-18.2.1999, rideterminava in £.14.000.000 la somma dovuta a rimborso alle società AR srl, A.R.srl e Nord Est Viaggi e Vacanze srl ritenendo le stesse decadute dal diritto al rimborso della tassa per l'anno 1988. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze con un mezzo di gravame. Si è costituita e resiste con controricorso l'A.C. Porto srl,la quale ha anche depositato memoria. Le altre società intimate non si sono costituite. Motivi della decisione Con un unico motivo il ricorrente Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art.11 L.448/1998, in quanto ius superveniens diretto a regolare con riguardo alle annualità dal 1985 al 1992 - l'ammontare delle - tasse dovute dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese e per 1 l'iscrizione in esso degli altri atti sociali nonché la misura degli interessi sulle somme da rimborsare alle società medesime,al tasso legale( 2,50%) vigente alla data ( 1.1.1999) di entrata in vigore della L. 448/1998. Correlativamente,il ricorrente chiede che sia riconosciuto il suo diritto a detrarre dalle somme corrisposte a ciascuna società l'importo della tassa di prima iscrizione ed alla tassa annuale per la iscrizione di altri atti sociali,con conseguente applicazione sulle somme riconosciute da - rimborsare - degli interessi del 2,50% decorrenti dalla domanda. Il ricorso non ha fondamento. Dalla impugnata sentenza risulta in modo chiaro che l'appellante Ministero delle Finanze ebbe a rinunciare a tutti i motivi di appello,ad eccezione di quello relativo alla eccepita decadenza dal diritto al rimborso per decorso del triennio dal pagamento alla data della domanda di rimborso, ai sensi dell'art. 13 DPR 641/1972. Ciò stante e considerato che del tutto correttamente la Corte di merito ha pronunciato nei limiti del petitum residuo per effetto della avvenuta rinuncia agli altri motivi di impugnazione proposti dalla appellante Amministrazione occorre vagliare se abbia fondamento o meno il motivo - di ricorso per cassazione, il cui contenuto in precedenza si è ricordato. La risposta deve essere negativa. Invero come questa Corte( Cass. 10483/2000) ha avuto modo di affermare- nel giudizio di legittimità può tenersi conto delle norme sopravvenute - solo se riguardano questioni che possono essere oggetto di ulteriore esame:la formazione del giudicato rappresenta, infatti, un limite invalicabile 2 per l'applicazione dello ius superveniens anche quando il punto della decisione interessato dall'applicazione delle nuove disposizioni sia stato investito da una specifica censura. Alla stregua di tale orientamento, che il Collegio pienamente condivide, deve rilevarsi - d'ufficio - il formarsi di cosa giudicata per quanto concerne l'importo della tassa e degli interessi dovuti a rimborso: punti,questi,oggetto di regolamentazione( con riferimento alle annualità dal 1985 al 1992) da parte dell'art.11 L.448/1998 norma di interpretazione autentica dell'art.61 DL 331/1993,convertito con modificazioni in L.427/1993, in materia di importo della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese e di rimborso delle somme invocato dalla ricorrente Amministrazione finanziaria. Questa,come già rilevato, aveva chiesto alla Corte di merito di pronunciarsi( come poi risulta essere effettivamente avvenuto) unicamente sulla intervenuta decadenza dal diritto al rimborso per inosservanza del termine triennale di decadenza ex art.13 DPR 641/1972; e non può quindi la ricorrente rimettere ora in discussione questioni che nelle precedenti fasi hanno già ricevuto una soluzione definitiva, come tale non più sindacabile. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese del presente giudizio,si ravvisano giusti motivi per dichiararle compensate fra il Ministero delle Finanze e la AC Porto srl,costituita;non vi è invece luogo a provvedere in ordine alle stesse fra la parte socombente e le restanti società intimate,posto che queste ultime non hanno svolto in questa sede alcun attività difensiva. 3
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio fra il ricorrente e la AC Porto srl. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2002 Il Presiden Il Consigliere estensore rang ми При чего болью DEPOSITATO IN CANCELLERIA CELLIERE 01 6 OTT 2003. Amold - Casang Oggi IL CANCELLIENE AI AN Ң