Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dall'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l'udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione dell'obbligo in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16.03.2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1365
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 047032/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IO N. IL 06/10/1971;
avverso DECRETO del 24/10/2002 presso TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazioni fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarata inammissibile;
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnato decreto il presidente del tribunale di sorveglianza di Torino dichiarò inammissibile, per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, comma 1^ bis, c.p.p., la richiesta di misure alternative alla detenzione presentata nell'interesse di AR ON;
- che avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del AR, denunciando erronea applicazione di legge sull'assunto, in sintesi, che l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio di cui al citato art. 677, comma 1^ bis, c.p.p. non sussisterebbe nel caso di richiesta avanzata non dal diretto interessato ma - come verificatosi nella specie - dal suo difensore e presupporrebbe, comunque, che l'interessato si trovasse in luogo diverso da quello della sua residenza anagrafica;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 677, comma 1^ bis, c.p.p., nello stabilire l'obbligo, per il "condannato non detenuto" di accompagnare la richiesta di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ha inteso eliminare ogni ostacolo che ad una spedita trattazione della richiesta (nello stesso interesse del richiedente) potesse derivare da difficoltà di notifica degli atti di cui l'interessato deve avere notizia;
- che, pertanto, detto obbligo non può essere escluso per il solo fatto che la richiesta venga avanzata dal difensore del condannato, come consentito dall'art. 656, comma 6^, c.p.p., giacché anche in tale ipotesi rimane ferma la necessità di notifica dei prescritti avvisi anche al diretto interessato, oltre che al suo difensore (come previsto, in particolare, per l'avviso di udienza, dal combinato disposto degli artt. 666, comma 3^, e 678, comma 1^, c.p.p.), per cui, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi;
- che, d'altra parte, la necessità dell'adempimento in questione, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non presenta alcun elemento di conflittualità con il disposto di cui al citato art. 656, comma 6^, c.p.p., atteso che la prospettata ipotesi che il difensore intenzionato a presentare la richiesta di misura alternativa nell'interesse del suo assistito non abbia rapporti con costui e non sia quindi in grado di farsi da lui rilasciare la dichiarazione o elezione di domicilio appartiene alla patologia del rapporto difensivo, dovendosi ritenere che, di norma al difensore, ancorché d'ufficio, sia in grado di prendere contatti con il proprio assistito, a meno che questi non sia di fatto irreperibile;
nel qual caso, però, si ricadrebbe proprio nella situazione che il legislatore, con l'introduzione del comma 1^ bis dell'art 677 c.p.p., ha inteso rendere incompatibile con l'instaurazione del procedimento per l'applicazione di misure alternative;
- che, quanto alla tesi secondo cui l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio riguarderebbe, comunque, solo soggetti che si trovino fuori della loro residenza anagrafica, la stessa appare manifestamente priva di fondamento, giacché si tradurrebbe in una sostanziale violazione del chiaro ed inequivocabile tenore letterale della norma, secondo cui il detto obbligo grava, indistintamente, su qualunque richiedente, senza riferimento alcuno alla circostanza che egli si trovi, al momento, nel suo luogo di residenza o altrove;
e ciò in perfetta consonanza con la già ricordata finalità della norma in questione che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere respinto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004