Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15425
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'obbligo, per il condannato non detenuto, di accompagnare la domanda di misure alternative alla detenzione con la dichiarazione o l'elezione di domicilio, come stabilito dall'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la domanda sia avanzata dal difensore, non escludendo ciò la necessità di effettuazione dei prescritti avvisi (in particolare quello per l'udienza di trattazione) anche al diretto interessato, per cui, in mancanza di detta dichiarazione o elezione, il procedimento potrebbe comunque subire intralci e ritardi, così frustrandosi lo scopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione dell'obbligo in questione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15425
    Data del deposito : 16 marzo 2004

    Testo completo