Articolo 24 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
Articolo 23Articolo 25
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23 agosto 2012
Art. 24. Formazione del bilancio 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita', e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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