Art. 12.
Modalita' per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.
Modalita' per il riconoscimento
1. Possono essere riconosciuti come enti di religione quelli costituiti in ente nell'ambito dell'UBI, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione e beneficenza.
2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica ai predetti fini sulla base della documentazione prodotta dall'UBI.
3. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10.
4. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno.
5. L'UBI e gli enti riconosciuti ai sensi del presente articolo assumono la qualifica di enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.