Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di fallimento, la norma di cui all'art. 67, comma 1, n.2 (revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento) deve ritenersi legittimamente applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai debiti non ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se la legge sancisce, difatti, la revocabilità degli adempimenti "anormali" di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi (sempre compiuti con mezzi anormali) prima della scadenza del debito, risultando in tal caso ancor più fondato il sospetto della consapevolezza, "ex latere creditoris", del carattere pregiudizievole dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DEL MOLISE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso l'avvocato BRUNO SASSANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO AN ALBERTO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE n. 1, presso l'avvocato A. ANGLANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO DE MICHELE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 99/96 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, emessa il 05/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BE CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento di BE AN, con citazione del 19 ottobre 1992, conveniva in giudizio la Banca Popolare del Molise, proponendo azione revocatoria, ai sensi dell'art. 67, 1 comma, n. 2 ovvero dell'art. 67, 2 comma, l.f. ; in particolare, il fallimento impugnava il mandato all'incasso che il debitore, poi fallito, aveva conferito alla convenuta in data 9 dicembre 1985 ed in virtù del quale questa aveva riscosso tre mandati di pagamento, per complessive lire 92.622.625=, emessi dal Comune di Montecilfone. La Banca si costituiva contestando la fondatezza della domanda ed assumendo, in particolare, che l'atto impugnato non era soggetto a revocatoria non costituendo un mezzo anormale di pagamento, ma la garanzia impropria di una apertura di credito.
Il Tribunale di Larino, con sentenza del 2 giugno 1992, accoglieva la domanda.
La Corte di appello di Campobasso, su gravame della Banca Popolare del Molise s.p.a., confermava la decisione del primo giudice osservando che ai fini della valutazione della natura del negozio impugnato non si doveva avere riguardo alla sua connotazione astratta, ma al modo in cui lo stesso si era concretamente atteggiato;
ciò premesso la Corte di merito rilevava che il mandato all'incasso doveva essere messo in relazione ad una successiva apertura di credito di trecento milioni, formalizzata nel febbraio del 1986 con una nota della Banca Popolare del Molise s.p.a. nella quale si precisava che il fido si sarebbe decurtato "in proporzione all'incasso delle procure" rilasciate dal AN, con la conseguenza che le somme riscosse dalla Banca in virtù del mandato erano destinate a ridurre l'esposizione del debitore, anche perché, per rendere possibile la compensazione, l'anticipazione concessa era soggetta, quanto all'importo di 100 milioni, a revoca ad libitum "per far sorgere un debito a carico del AN esigibile da parte della banca e quindi compensabile, così rendendo possibile la decurtazione progressiva del fido in ragione delle somme incassate". Pertanto, secondo la Corte di merito, il mandato con rappresentanza era stato diretto a porre in essere i presupposti della compensazione al fine del ripianamento delle esposizioni. Ciò rendeva irrilevante la circostanza, dedotta dalla Banca appellante, che il debito del AN non era ancora sorto al momento del rilascio del mandato. In ogni caso non poteva essere trascurato il fatto che "al AN in precedenza erano stati concessi dalla Banca altri affidamenti, poi assorbiti in quello concesso nel febbraio 1986 e, pertanto, all'atto del rilascio della procura erano già sorti crediti in favore della Banca anche se, forse, non ancora esigibili".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 56 e 67 l.f.. Premesso che il mandato all'incasso era stato stipulato contestualmente all'impegno ad aprire una apposita linea di credito, la ricorrente rileva che l'operazione considerata aveva creato i presupposti per una compensazione tra il credito che sarebbe stato acquisito dalla Banca con l'utilizzazione dell'apertura di credito ed il debito che sarebbe sorto con l'incasso dei crediti oggetto del mandato. Da ciò consegue, secondo il ricorrente, che l'operazione complessiva aveva la funzione di garanzia del futuro adempimento, da parte del AN, dell'obbligo di restituzione delle somme anticipate. Pertanto, l'operazione doveva ricadere nell'ambito della disciplina delle garanzie contestualmente create, per la cui revoca, nella specie, difettava il requisito temporale, tenuto conto che il mandato all'incasso era stato stipulato oltre un anno prima del fallimento. Tale rilievo non può superarsi, secondo il ricorrente, per il fatto, sottolineato nella decisione impugnata, che "le somme riscosse in virtù del mandato ... furono in definitiva imputate a titolo di pagamento di un credito scaduto della Banca"; infatti, oggetto della revocatoria era il mandato a riscuotere e non la successiva riscossione di somme.
Il motivo è infondato. Le ragioni della decisione devono essere precedute da una puntualizzazione del thema decidendum. La sentenza impugnata ha ricondotto l'azione revocatoria oggetto del giudizio alla fattispecie prevista dall'art. 67, 1 comma, n. 2 l.f., qualificando come mezzo anormale di pagamento il mandato irrevocabile all'incasso conferito dal cliente alla banca;
detta qualificazione non è stata oggetto di specifica impugnazione ed è stata oggetto di contestazione, alla quale non può darsi seguito, soltanto nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Inoltre, il debito estinto, sebbene l'apertura di credito sia stata concessa dopo la stipula del mandato irrevocabile all'incasso, già sussisteva poiché la Corte di merito ha accertato che "al AN in precedenza erano stati concessi dalla Banca altri affidamenti, poi assorbiti in quello concesso nel febbraio 1986 e, pertanto, all'atto del rilascio della procura erano già sorti crediti in favore della Banca anche se, forse, non ancora esigibili". Infine, l'atto revocando ed in concreto revocato è stato individuato nel solo mandato, e non anche nelle preordinate operazioni di incasso dei crediti e di compensazione, intese come atti solutori conseguiti alla esecuzione del mandato.
Ciò premesso, si deve anzitutto rilevare, sulla base di quanto appena detto, che la fattispecie è stata ricostruita dal giudice di merito, senza che sul punto vi sia stata impugnazione, escludendo la contestualità, supposta dalla ricorrente, tra il mandato all'incasso ed i debiti che alla fine dell'operazione sarebbero stati estinti e che la sentenza impugnata ha indicato come preesistenti, "anche se, forse, non ancora esigibili".
Sulla questione prospettata dalla ricorrente, e cioè se il mandato irrevocabile all'incasso abbia funzione di garanzia, come assunto dalla stessa ricorrente, ovvero funzione solutoria, questa Corte ha chiarito che nel mandato irrevocabile all'incasso la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo, in previsione della possibilità solutoria al momento dell'incasso. L'irrevocabilità del mandato è, poi, l'indice dell'interesse del mandatario ad assumere con carattere di certezza e di unicità la disponibilità di fatto del credito e della somma, al momento della riscossione, per la finalità solutoria (Cass. 23 luglio 1997, n. 6882). La finalità solutoria emerge con particolare chiarezza, come bene evidenziato dalla Corte di merito, quando il mandato irrevocabile all'incasso è correlato con una apertura di credito, tanto più se questa è congegnata in modo tale che alla riscossione dei crediti consegue una proporzionale riduzione dell'apertura di credito, con la conseguenza che il debito derivante dalla sua utilizzazione è destinato, sin dall'origine, a divenire esigibile e ad essere estinto con la riscossione dei crediti oggetto del mandato. Il collegamento negoziale attuato dalle parti in questo caso ha, pertanto, carattere funzionale poiché i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare il fine pratico unitario dell'estinzione dei debiti che il cliente viene a contrarre nei confronti della banca con l'utilizzazione dell'apertura di credito. Tale fine pratico unitario non può non sovrapporsi sul fine immediato perseguito dai singoli rapporti, che sono strumentali all'interesse finale dell'operazione. Con la conseguenza (Cass. 9 giugno 1983, n. 3951) che, proprio secondo l'intento pratico delle parti, nel mandato irrevocabile all'incasso possono, in relazione al regolamento voluto dalle parti, apparire meno intensi i connotati tipici del mandato e può restare, secondo lo sviluppo previsto del rapporto, "esclusa quella che, secondo lo schema legale dell'art. 1713 cod. civ. sarebbe l'obbligazione propria del mandatario di rimettere al mandante le somme riscosse destinate, invece, ad essere incamerate dalla banca per soddisfare" il saldo della concessa apertura di credito. Pertanto, se anche non può negarsi uno scopo concorrente di garanzia impropria, il mandato irrevocabile all'incasso con il conferimento della facoltà di utilizzare le somme incassate per l'estinzione del debito verso il mandatario ha certamente anche una funzione solutoria poiché si risolve nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario non solo in ordine al credito già concesso, ma anche in ordine al credito che andrà a concedere a favore del mandante (Cass. 8 maggio 1998, n. 4688;
Cass. 2 settembre 1998, n. 8703). Quanto, infine, alla condizione dell'azione rappresentata dal fatto che con l'atto impugnato quale pagamento anormale, e cioè nella specie con il mandato all'incasso, siano stati estinti "debiti pecuniari scaduti ed esigibili", si deve osservare, in relazione alla perplessità sulla esigibilità dei crediti, manifestata dalla sentenza impugnata, che l'espressione non deve essere intesa con riferimento al momento del compimento dell'atto revocando. Infatti, l'applicabilità della norma anche ai debiti non ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento, è pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza (sul punto, oltre che implicitamente Cass. n. 4688\98 e 8703\98 cit., espressamente Cass.30 marzo 1981, n. 1816; Cass. 9 settembre 1959, n. 2573; Cass. 7
febbraio 1955, n. 347). Invero, se sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, a maggior ragione devono considerarsi revocabili gli atti estintivi, effettuati sempre con mezzi anormali, prima della scadenza del debito, poiché in tal caso sarà ancora maggiore il sospetto della consapevolezza del carattere pregiudizievole dell'atto. Evidente, in proposito, è la ratio che emerge dal diverso trattamento per gli atti costitutivi di garanzia, a secondo che il debito garantito sia o meno scaduto (art. 67, 1 comma, nn. 3 e 4 l.f.) e, in particolare, dal maggiore rigore del trattamento della seconda ipotesi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate, quanto agli onorari, in lire 4.000.000= e quanto alle spese, in Lire 221.100.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998. Depositata in Cancelleria il 6/2/1999.