Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1036
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Sentenza 6 febbraio 1999

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In tema di fallimento, la norma di cui all'art. 67, comma 1, n.2 (revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento) deve ritenersi legittimamente applicabile, in via di interpretazione estensiva, anche ai debiti non ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento. Se la legge sancisce, difatti, la revocabilità degli adempimenti "anormali" di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi (sempre compiuti con mezzi anormali) prima della scadenza del debito, risultando in tal caso ancor più fondato il sospetto della consapevolezza, "ex latere creditoris", del carattere pregiudizievole dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/1999, n. 1036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1036
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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