Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 dicembre 1970
Art. 2.
I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attivita' agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attivita' di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463 , e della legge 22 luglio 1966, n. 613 .
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970
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