a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
c) l' articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
2. All' articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97 , le parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono soppresse.
Nota all'art. 72:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5, della legge 27 marzo 2001, n. 97 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo:
«4. Salvo quanto disposto dall' art. 32-quinquies del codice penale , nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall' art. 653 del codice di procedura penale .».