Articolo 23 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
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15 novembre 2009
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22 giugno 2017
Art. 23. Progressioni economiche 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all' articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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