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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/12/2023, n. 35286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35286 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 1 Num. 35286 Anno 2023 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: MARULLI MARCO Data pubblicazione: 18/12/2023 depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2023 dal Cons. Dott. Marco Marulli;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero Dott. Alberto Cardino che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso. RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 3 FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Angri ricorre a questa RT onde sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la RT d'Appello di Salerno, adita in riassunzione dalle controparti a seguito della cassazione ad opera di Cass. 8965/2014 di una sua precedente pronuncia, in parziale accoglimento degli appelli delle parti private, ha proceduto a liquidare loro, insieme all'indennità per occupazione legittima, il ristoro dovuto a seguito dell'irreversibile trasformazione e della conseguente occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà da destinarsi alla realizzazione di un insediamento abitativo ai sensi della l. 167/1962. Nell'adottare l'impugnata pronuncia il giudice del rinvio, per quel che qui rileva, ometteva di dare seguito alle contestazioni sollevata dal Comune in merito agli esiti della CTU, rilevandone la tardività in quanto formulate in modo intempestivo ovvero dopo la stesura definitiva della consulenza e non incidenti perciò sugli esiti dell'elaborato; detraeva dalle somme liquidate quelle anticipate dal Comune in corso di causa nei soli limiti della sorte e degli interessi legali, escludendone dunque la rivalutazione, non essendosi specificato se esse fossero state corrisposte a titolo di indennità di occupazione legittima o a titolo risarcitorio. Il mezzo ora azionato dal Comune si vale di sette motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono CA OL e sodali con controricorso ed il Fall.to Alimentari CA di Pietro, Giovanni ed LF CA s.n.c e sodali con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo del ricorso principale – che non si espone nel suo complesso alla censura pregiudizialmente preclusiva fatta valere sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, poiché, nel rispetto degli intendimenti rappresentati da RT DU nel caso CC contro RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 4 Italia, é da credere che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., ancorché inoppugnabilmente legittimo in quanto volto a semplificare l'attività della RT di cassazione e a garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, in ossequio al criterio di proporzionalità – come del resto ora attesta inequivocamente la novellazione della norma richiamata a mente del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non debba tuttavia essere inteso «in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950) – allega la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. per aver il decidente liquidato il ristoro e l'indennità reclamati dagli appellanti senza tenere conto delle contestazioni che il Comune aveva sollevato in ordine alle risultanze tratte da perito, contestazioni che per essere state rappresentate solo all'atto di precisare le conclusioni e nella comparsa conclusionale, il decidente aveva giudicato tardive, sebbene nella specie non potesse trovare applicazione ratione temporis il regime della procedimentalizzazione della consulenza tecnica introdotto dalla novella processuale attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69. 3. Il motivo è fondato. Come si è di recente affermato da SS.UU. 5624/2022 – che si sono pronunciate su una vicenda esattamente corrispondente a quella in disamina («per quanto ancora rileva in questa sede», si legge in RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 5 sentenza, «le appellanti dedussero che il giudice di prime cure si era limitato a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, senza tenere conto dei rilievi formulati in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica e relativi alla quantificazione del danno operata dall'ausiliare del giudice»), ove, come qui, non era applicabile, per ragioni temporali, l'art. 195 cod. proc. civ., ma il procedimento peritale era stato comunque regolamentato con l'assegnazione di termini per le osservazioni alla CTU –, «le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Muovendo dal dato argomentativo saldamente acquisito al formante giudiziario, in guisa del quale la consulenza di parte va intesa quale «semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio» (Cass., Sez. U, 13902 del 03/06/2013), si ché è ben possibile che «con la comparsa conclusionale, la parte possa svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti gia acquisiti alla causa, che non ampliano l'ambito oggettivo della controversia» (Cass., Sez. I, 2/05/1977, n. 1666), le SS.UU., facendo richiamo alle coeve determinazioni adottate da SS.UU. 3286/2022 e 6500/2022, hanno nell'occasione valorizzato la distinzione tra censure che attengono a violazioni procedurali e censure inerenti al merito, cioè a contestazioni RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 6 valutative delle indagini peritali;
e ritenendo che solo alle prime, per come identificate dalle coeve sue pronunce, sia applicabile il regime decadenziale previsto dall'art. 157 cod. proc. civ. per le nullità relative, sono giunte all'approdo enunciato in massima con l'effetto di svincolare l'attività difensiva ed il confronto tra le parti sul punto da rigide preclusioni ostative a conforto delle quali non sono invocabili nella fase processuale di che trattasi specifiche esigenze di tutela del contraddittorio, attesa lo sviluppo sequenziale di essa già a suo tempo esplicitato dall'art. 190 cod. proc. civ. ed ancor meglio rimarcato ora dal novellato art. 189 cod. proc. civ. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente cassazione che andrà determinata nei limiti di esso dell'impugnata decisione assorbe, e solleva perciò dal loro esame, le altre ragioni di nullità della sentenza di che trattasi fatte valere con il secondo motivo di ricorso per aver introdotto una decadenza non prevista dal codice di rito, con il terzo motivo di ricorso per essersi sottratta all'onere di confutare le contestazioni alla CTU e con il quarto motivo di ricorso per non aver, in particolare, tenuto conto nel quadro di dette contestazioni del rilievo inteso a rappresentare l'erroneità dei parametri valutativi adottati. Resta parimenti assorbito anche il settimo motivo di ricorso in punto alle spese del giudizio. 5. Con il quinto motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta ancora la nullità della decisione in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Ed invero la RT d'Appello, nell'atto di detrarre dal tantundem liquidato in favore degli appellanti le somme a suo tempo anticipate dal Comune in corso di causa, si era detta nel'impossibilità di accordare la rivalutazione delle stesse, limitandosi a riconoscere, perciò, i soli interessi corrispettivi, in quanto l'ente erogante non aveva specificato se il pagamento fosse RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 7 avvenuto a titolo risarcitorio o a titolo indennitario. E ciò malgrado la sentenza di primo grado avesse accolto le ragioni degli attori nei soli limiti del credito indennitario. 6. Il motivo è doppiamente inammissibile. Lo è in primo luogo poiché esso non concreta la denuncia di un vizio logico interno al ragionamento decisorio. Posto infatti che, allorché si deduca la nullità della sentenza per violazione del parametro richiamato, la censura, dovendo rappresentare l'intrinseca inidoneità a sorreggere la decisione delle ragioni poste a sua fondamento (Cass., Sez. VI-II, 27/06/2012, n. 10747; Cass., Sez. III, 21/06/2005. n. 13325; Cass., Sez. I, 19/07/1993, n. 8055) non può prescindere e deve necessariamente prendere forma in correlazione con l'iter argomentativo seguito dal decidente, di tal ché l'insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili – e, meglio ancora, la contraddittorietà della decisione, a cui sembra voler alludere il ricorrente – non può porre a confronto elementi eterogenei estranei al discorso decisorio;
e, non può allora prospettarsi la sussistenza del vizio in questione quando esso sia dedotto in rapporto non già allo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, ma alle determinazioni assunte in altro giudizio. Nondimeno, poi, la doglianza è priva di interesse, dato che anche se essa fosse accolta condurrebbe allo stesso risultato a cui è pervenuto il decidente del grado. Posto, infatti, che le somme erogate dal Comune andrebbero intese come se fossero state corrisposte in esecuzione dell'obbligo fissato dalla sentenza di primo grado, avendo questa liquidato il solo credito indennitario ed avendo questo natura di debito di valuta, sarebbero accordabili, in ipotesi, i soli interessi e non anche la rivalutazione. Esattamente, come fatto, dal giudice d'appello. RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 8 7. Con il sesto motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente, sempre nell'atto di operare la detrazione delle somme anticipate da esso ricorrente, considerato alla stregua degli elementi documentali offerti in cognizione che il pagamento effettuato era stato operato riconoscendo anche la rivalutazione monetaria. 8. Il motivo è inammissibile. E' ben vero che, secondo quel che si insegna abitualmente, il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova pronuncia nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità, in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione, si ché è di regola preclusa alle parti ogni nuova attività probatoria o assertiva (Cass., Sez. I, 28/04/2006, n. 9859) e, segnatamente, la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria (Cass., Sez. V, 30/09/2015, n. 19424), ma non possono considerarsi nuovi, i documenti già versati in atti che ove richiamati o ridepositati nel giudizio di rinvio, vanno ritenuti ammissibili e pienamente valutabili (Cass., VI-II, 30/07/2020, n. 16340). D'altro canto va pure ricordato – costituendo affermazione nella giurisprudenza di questa RT altrettanto ferma con riguardo alla doglianza qui articolata – che ai fini della denuncia del vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando lo si deduca sotto la forma dell'omesso esame di un documento, il ricorrente è soggetto al duplice onere di indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini (Cass., Sez. V, 12/12/2014, n. 26174). RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 9 9. Ora, non dubita il collegio che i documenti di cui si lamenta l'omesso esame facciano parte del compendio istruttorio acquisito agli atti del processo, in quanto, a quel che consta senza contestazioni, già presenti in atti addirittura fin da prima della pronuncia della sentenza d'appello cassata da questa RT, essendo stati allegati al ricorso per la riassunzione del giudizio, interrottosi per il decesso di una parte, depositato dal Comune un data 3.6.2004; e neppure può il collegio dubitare che nel rappresentare la doglianza odierna il ricorrente abbia effettivamente assolto il richiamato duplice onere gravante su di sé, indicando la fase processuale in cui i predetti documenti sono stati prodotti ed illustrandone il contenuto. E tuttavia, malgrado la sentenza nulla reciti al riguardo, la declinata doglianza non ha rilievo cassatorio giacché il ricorrente è privo di interesse a valersene, dovendosi infatti escludere la decisività del fatto rappresentato. Nell'illustrare il quinto motivo di ricorso si è visto, infatti, che il ricorrente si era doluto della contraddittorietà che inficiava il ragionamento decisorio laddove questo, pur a fronte dell'inequivoco postulato rilasciato dalla sentenza di primo grado, si era visto impedito di stimare se le somme anticipate dal Comune fossero state pagate a titolo risarcitorio o a titolo indennitario, escludendo di conseguenza che esse dovessero essere rivalutate. Si è nell'occasione rilevato il difetto di interesse del ricorrente a dolersi della statuizione in quanto il suo accoglimento avrebbe condotto al medesimo risultato a cui è giunta la sentenza impugnata. Ove questa, correggendo il preteso errore logico, si fosse posta in correlazione con la statuizione adottata dal giudice di primo grado, il risultato sarebbe stato che le somme pagate dal Comune nelle more della pronuncia d'appello erano state pagate a titolo indennitario, il RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 10 che esclude la rivalutazione in quanto l'indennità di occupazione integra un debito di valuta. Ne discende, allora, portando quell'impostazione alle debite conseguenze, che è lo stesso ricorrente a dare per inteso che le somme pagate dal Comune non fossero comprensive della rivalutazione in quanto corrisposte a fronte del credito indennitario riconosciuto dalla sentenza di primo grado in favore degli istanti. Il che, traendone un ulteriore corollario, mette la statuizione qui censurata, al riparo della doglianza di che trattasi, dato che seppur implicitamente il Comune ha comunque riconosciuto che le somme a suo tempo corrisposte non fossero comprensive della rivalutazione. 10. Va dunque conclusivamente accolto il primo motivo di ricorso, si ché la causa, previamente cassata nei limiti dello stesso l'impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto ed il settimo motivo di ricorso ed inammissibili il quinto ed il sesto;
cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla RT d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.10.2023. Il Presidente Dott. Umberto L.C.G. Scotti
udite le conclusioni del Pubblico Ministero Dott. Alberto Cardino che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso. RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 3 FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Angri ricorre a questa RT onde sentir cassare l'epigrafata sentenza con la quale la RT d'Appello di Salerno, adita in riassunzione dalle controparti a seguito della cassazione ad opera di Cass. 8965/2014 di una sua precedente pronuncia, in parziale accoglimento degli appelli delle parti private, ha proceduto a liquidare loro, insieme all'indennità per occupazione legittima, il ristoro dovuto a seguito dell'irreversibile trasformazione e della conseguente occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà da destinarsi alla realizzazione di un insediamento abitativo ai sensi della l. 167/1962. Nell'adottare l'impugnata pronuncia il giudice del rinvio, per quel che qui rileva, ometteva di dare seguito alle contestazioni sollevata dal Comune in merito agli esiti della CTU, rilevandone la tardività in quanto formulate in modo intempestivo ovvero dopo la stesura definitiva della consulenza e non incidenti perciò sugli esiti dell'elaborato; detraeva dalle somme liquidate quelle anticipate dal Comune in corso di causa nei soli limiti della sorte e degli interessi legali, escludendone dunque la rivalutazione, non essendosi specificato se esse fossero state corrisposte a titolo di indennità di occupazione legittima o a titolo risarcitorio. Il mezzo ora azionato dal Comune si vale di sette motivi di ricorso, seguiti da memoria, ai quali resistono CA OL e sodali con controricorso ed il Fall.to Alimentari CA di Pietro, Giovanni ed LF CA s.n.c e sodali con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il primo motivo del ricorso principale – che non si espone nel suo complesso alla censura pregiudizialmente preclusiva fatta valere sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, poiché, nel rispetto degli intendimenti rappresentati da RT DU nel caso CC contro RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 4 Italia, é da credere che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., ancorché inoppugnabilmente legittimo in quanto volto a semplificare l'attività della RT di cassazione e a garantire allo stesso tempo la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, in ossequio al criterio di proporzionalità – come del resto ora attesta inequivocamente la novellazione della norma richiamata a mente del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – non debba tuttavia essere inteso «in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950) – allega la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 195, 132, 112 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. per aver il decidente liquidato il ristoro e l'indennità reclamati dagli appellanti senza tenere conto delle contestazioni che il Comune aveva sollevato in ordine alle risultanze tratte da perito, contestazioni che per essere state rappresentate solo all'atto di precisare le conclusioni e nella comparsa conclusionale, il decidente aveva giudicato tardive, sebbene nella specie non potesse trovare applicazione ratione temporis il regime della procedimentalizzazione della consulenza tecnica introdotto dalla novella processuale attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69. 3. Il motivo è fondato. Come si è di recente affermato da SS.UU. 5624/2022 – che si sono pronunciate su una vicenda esattamente corrispondente a quella in disamina («per quanto ancora rileva in questa sede», si legge in RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 5 sentenza, «le appellanti dedussero che il giudice di prime cure si era limitato a recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, senza tenere conto dei rilievi formulati in sede di comparsa conclusionale e memoria di replica e relativi alla quantificazione del danno operata dall'ausiliare del giudice»), ove, come qui, non era applicabile, per ragioni temporali, l'art. 195 cod. proc. civ., ma il procedimento peritale era stato comunque regolamentato con l'assegnazione di termini per le osservazioni alla CTU –, «le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio». Muovendo dal dato argomentativo saldamente acquisito al formante giudiziario, in guisa del quale la consulenza di parte va intesa quale «semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio» (Cass., Sez. U, 13902 del 03/06/2013), si ché è ben possibile che «con la comparsa conclusionale, la parte possa svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti gia acquisiti alla causa, che non ampliano l'ambito oggettivo della controversia» (Cass., Sez. I, 2/05/1977, n. 1666), le SS.UU., facendo richiamo alle coeve determinazioni adottate da SS.UU. 3286/2022 e 6500/2022, hanno nell'occasione valorizzato la distinzione tra censure che attengono a violazioni procedurali e censure inerenti al merito, cioè a contestazioni RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 6 valutative delle indagini peritali;
e ritenendo che solo alle prime, per come identificate dalle coeve sue pronunce, sia applicabile il regime decadenziale previsto dall'art. 157 cod. proc. civ. per le nullità relative, sono giunte all'approdo enunciato in massima con l'effetto di svincolare l'attività difensiva ed il confronto tra le parti sul punto da rigide preclusioni ostative a conforto delle quali non sono invocabili nella fase processuale di che trattasi specifiche esigenze di tutela del contraddittorio, attesa lo sviluppo sequenziale di essa già a suo tempo esplicitato dall'art. 190 cod. proc. civ. ed ancor meglio rimarcato ora dal novellato art. 189 cod. proc. civ. 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso e la conseguente cassazione che andrà determinata nei limiti di esso dell'impugnata decisione assorbe, e solleva perciò dal loro esame, le altre ragioni di nullità della sentenza di che trattasi fatte valere con il secondo motivo di ricorso per aver introdotto una decadenza non prevista dal codice di rito, con il terzo motivo di ricorso per essersi sottratta all'onere di confutare le contestazioni alla CTU e con il quarto motivo di ricorso per non aver, in particolare, tenuto conto nel quadro di dette contestazioni del rilievo inteso a rappresentare l'erroneità dei parametri valutativi adottati. Resta parimenti assorbito anche il settimo motivo di ricorso in punto alle spese del giudizio. 5. Con il quinto motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta ancora la nullità della decisione in epigrafe per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1223 e 2056 cod. civ. Ed invero la RT d'Appello, nell'atto di detrarre dal tantundem liquidato in favore degli appellanti le somme a suo tempo anticipate dal Comune in corso di causa, si era detta nel'impossibilità di accordare la rivalutazione delle stesse, limitandosi a riconoscere, perciò, i soli interessi corrispettivi, in quanto l'ente erogante non aveva specificato se il pagamento fosse RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 7 avvenuto a titolo risarcitorio o a titolo indennitario. E ciò malgrado la sentenza di primo grado avesse accolto le ragioni degli attori nei soli limiti del credito indennitario. 6. Il motivo è doppiamente inammissibile. Lo è in primo luogo poiché esso non concreta la denuncia di un vizio logico interno al ragionamento decisorio. Posto infatti che, allorché si deduca la nullità della sentenza per violazione del parametro richiamato, la censura, dovendo rappresentare l'intrinseca inidoneità a sorreggere la decisione delle ragioni poste a sua fondamento (Cass., Sez. VI-II, 27/06/2012, n. 10747; Cass., Sez. III, 21/06/2005. n. 13325; Cass., Sez. I, 19/07/1993, n. 8055) non può prescindere e deve necessariamente prendere forma in correlazione con l'iter argomentativo seguito dal decidente, di tal ché l'insanabile contrasto tra affermazioni inconciliabili – e, meglio ancora, la contraddittorietà della decisione, a cui sembra voler alludere il ricorrente – non può porre a confronto elementi eterogenei estranei al discorso decisorio;
e, non può allora prospettarsi la sussistenza del vizio in questione quando esso sia dedotto in rapporto non già allo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata, ma alle determinazioni assunte in altro giudizio. Nondimeno, poi, la doglianza è priva di interesse, dato che anche se essa fosse accolta condurrebbe allo stesso risultato a cui è pervenuto il decidente del grado. Posto, infatti, che le somme erogate dal Comune andrebbero intese come se fossero state corrisposte in esecuzione dell'obbligo fissato dalla sentenza di primo grado, avendo questa liquidato il solo credito indennitario ed avendo questo natura di debito di valuta, sarebbero accordabili, in ipotesi, i soli interessi e non anche la rivalutazione. Esattamente, come fatto, dal giudice d'appello. RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 8 7. Con il sesto motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente, sempre nell'atto di operare la detrazione delle somme anticipate da esso ricorrente, considerato alla stregua degli elementi documentali offerti in cognizione che il pagamento effettuato era stato operato riconoscendo anche la rivalutazione monetaria. 8. Il motivo è inammissibile. E' ben vero che, secondo quel che si insegna abitualmente, il giudizio di rinvio costituisce un giudizio a carattere "chiuso", tendente a una nuova pronuncia nell'ambito fissato dalla sentenza di legittimità, in sostituzione di quella cassata, nel quale le parti sono obbligate a riproporre la controversia nei medesimi termini e nel medesimo stato d'istruzione anteriore a quest'ultima decisione, si ché è di regola preclusa alle parti ogni nuova attività probatoria o assertiva (Cass., Sez. I, 28/04/2006, n. 9859) e, segnatamente, la produzione di nuovi documenti, salvo che fatti sopravvenuti o la stessa sentenza di cassazione rendano necessaria un'ulteriore attività probatoria (Cass., Sez. V, 30/09/2015, n. 19424), ma non possono considerarsi nuovi, i documenti già versati in atti che ove richiamati o ridepositati nel giudizio di rinvio, vanno ritenuti ammissibili e pienamente valutabili (Cass., VI-II, 30/07/2020, n. 16340). D'altro canto va pure ricordato – costituendo affermazione nella giurisprudenza di questa RT altrettanto ferma con riguardo alla doglianza qui articolata – che ai fini della denuncia del vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando lo si deduca sotto la forma dell'omesso esame di un documento, il ricorrente è soggetto al duplice onere di indicare esattamente in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini (Cass., Sez. V, 12/12/2014, n. 26174). RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 9 9. Ora, non dubita il collegio che i documenti di cui si lamenta l'omesso esame facciano parte del compendio istruttorio acquisito agli atti del processo, in quanto, a quel che consta senza contestazioni, già presenti in atti addirittura fin da prima della pronuncia della sentenza d'appello cassata da questa RT, essendo stati allegati al ricorso per la riassunzione del giudizio, interrottosi per il decesso di una parte, depositato dal Comune un data 3.6.2004; e neppure può il collegio dubitare che nel rappresentare la doglianza odierna il ricorrente abbia effettivamente assolto il richiamato duplice onere gravante su di sé, indicando la fase processuale in cui i predetti documenti sono stati prodotti ed illustrandone il contenuto. E tuttavia, malgrado la sentenza nulla reciti al riguardo, la declinata doglianza non ha rilievo cassatorio giacché il ricorrente è privo di interesse a valersene, dovendosi infatti escludere la decisività del fatto rappresentato. Nell'illustrare il quinto motivo di ricorso si è visto, infatti, che il ricorrente si era doluto della contraddittorietà che inficiava il ragionamento decisorio laddove questo, pur a fronte dell'inequivoco postulato rilasciato dalla sentenza di primo grado, si era visto impedito di stimare se le somme anticipate dal Comune fossero state pagate a titolo risarcitorio o a titolo indennitario, escludendo di conseguenza che esse dovessero essere rivalutate. Si è nell'occasione rilevato il difetto di interesse del ricorrente a dolersi della statuizione in quanto il suo accoglimento avrebbe condotto al medesimo risultato a cui è giunta la sentenza impugnata. Ove questa, correggendo il preteso errore logico, si fosse posta in correlazione con la statuizione adottata dal giudice di primo grado, il risultato sarebbe stato che le somme pagate dal Comune nelle more della pronuncia d'appello erano state pagate a titolo indennitario, il RG 14560/20 Comune di Angri-Fall.to Alimentari CA Est. Cons. Marulli 10 che esclude la rivalutazione in quanto l'indennità di occupazione integra un debito di valuta. Ne discende, allora, portando quell'impostazione alle debite conseguenze, che è lo stesso ricorrente a dare per inteso che le somme pagate dal Comune non fossero comprensive della rivalutazione in quanto corrisposte a fronte del credito indennitario riconosciuto dalla sentenza di primo grado in favore degli istanti. Il che, traendone un ulteriore corollario, mette la statuizione qui censurata, al riparo della doglianza di che trattasi, dato che seppur implicitamente il Comune ha comunque riconosciuto che le somme a suo tempo corrisposte non fossero comprensive della rivalutazione. 10. Va dunque conclusivamente accolto il primo motivo di ricorso, si ché la causa, previamente cassata nei limiti dello stesso l'impugnata decisione, va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto ed il settimo motivo di ricorso ed inammissibili il quinto ed il sesto;
cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla RT d'Appello di Salerno che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.10.2023. Il Presidente Dott. Umberto L.C.G. Scotti