Articolo 550 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 551Articolo 551
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3 giugno 1994
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5 luglio 2024
Art. 550. Disciplina regolamentare 1. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, sono disciplinati:
a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;
b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;
c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;
d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste dalla legge;
e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
3. Le nomine, da conferire a seguito delle procedure concorsuali, sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo la riduzione di organico attuata ai sensi dell'articolo 548, comma 6; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
((96))


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AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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