Articolo 3 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 2Articolo 4
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3 giugno 1994
Art. 3. Comunita' scolastica 1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunitasociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1.
2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall' articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
Nota all' art. 3 :
- L' art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , concernente interventi correttivi di finanza pubblica, reca la delega ad emanare uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione dell'autonomia della scuola, il potenziamento degli organi collegiali scolastici, la definizione dello statuto dello studente e la riorganizzazione degli organismi di sostegno dell'autonomia didattica, di ricerca e di sviluppo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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