Articolo 397 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 396Articolo 398
Versione
3 giugno 1994
>
Versione
21 novembre 1994
Art. 397. Funzione ispettiva 1. La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro della pubblica istruzione e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
2. Essa e' esercitata da ispettori tecnici che operano in campo nazionale, in campo regionale e provinciale.
3. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche (( ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministero della pubblica istruzione, )) dal sovrintendente scolastico regionale o dal provveditore agli studi; prestano la propria assistenza e collaborazione nelle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale.
4. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i sovrintendenti scolastici e i provveditori agli studi.
5. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi.
Entrata in vigore il 21 novembre 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente