Articolo 407 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 404Articolo 408
Versione
3 giugno 1994
Art. 407. Concorsi 1. I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni.
2. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale.
3. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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